RIFERIMENTO LEGISLATIVO: Legge 296/06 e s.m.i., art. 1, commi da 344 a 347.
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2018.
N.B. Dal 1° gennaio 2019 (salvo ulteriori proroghe) l’agevolazione sarà sostituita dalla detrazione 36% per le ristrutturazioni edilizie.
La detrazione 65% – di cui possono beneficiare sia i privati che le imprese (soggetti IRPEF o IRES) – si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:
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la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione di classe energetica A abbinata a sistema di termoregolazione evoluto o con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione
IMPORTANTE: per il 2018 l’installazione di caldaia a condensazione di classe energetica A non abbinata a a sistema di termoregolazione evoluto comporta un abbassamento della detrazione al 50%.
Le caldaie a condensazione di classe energetica B non sono incentivate.
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(NOVITA’ 2018) la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
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sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria
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l’installazione di impianti termici solari per la produzione di acqua calda.
Resta confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l’iter burocratico; i pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico (bancario o postale), se i richiedenti sono ‘persone fisiche’.
Dal 1° gennaio 2018 il meccanismo della cessione del credito risulta esteso anche a chi esegue i lavori di efficientamento sulla singola unità immobiliare.
Si attende l’emanazione dei decreti interministeriali che definiranno i requisiti tecnici degli interventi che possono beneficiare dell’Ecobonus; fino all’emanazione si applica la regolamentazione vigente (rif. art. 1, comma 3, lett. a), n. 11 della Legge 205/17).
ECOBONUS CONDOMINI: per lavori di riqualificazione energetica nelle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i CONDOMINI e gli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP) potranno, inoltre, contare su agevolazioni più elevate:
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detrazione 70% per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio condominiale con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
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detrazione 75% per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto “requisiti minimi” 26/06/15.